»   Area Informativa / Approfondimenti / Pubblicazioni


Il DL 6.12.2011 n. 201 entrato in vigore il medesimo giorno, è stato convertito nella L. 22.12.2011 n. 214, in vigore dal 28.12.2011. Nell’iter di conversione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle novità di natura fiscale previste dalla versione originaria. Le principali novità inerenti le imprese sono riportate di seguito.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2011, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa, pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio che per il primo triennio di applicazione è già stato fissato al 3%. L’incremento viene calcolato rispetto al patrimonio netto esistente al 31/12/2010 senza tenere conto dell’utile maturato in quell’anno. Già nella dichiarazione relativa al 2011 si potrà quindi ad esempio considerare quale variazione in diminuzione il 3% dell’utile 2010 accantonato a riserva. Su di un utile accantonato per 100 mila euro si avrà un beneficio IRES pari a 825 euro (100 x 3% x 27,5%).

Oltre che alle società di capitali, l’agevolazione è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria.

NOVITA’ IRAP

A decorrere dal 2012 sarà possibile dedurre dalla base imponibile IRES, l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato. Tale nuova deduzione si affianca, e non sostituisce, quella forfettaria nella misura del 10%, la quale viene però ora limitata ai soli interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. In forza di tale novità il saldo IRES per il 2011 verrà calcolato con le vecchie norme, mentre gli acconti per il 2012 dovranno essere ricalcolati.

A ciò si deve aggiungere l’aumento delle deduzioni IRAP a fronte dell’impiego di dipendenti a tempo determinato con importi maggiorati in caso di dipendenti di sesso femminile oppure di età inferiore a 35 anni.

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO

È confermata l’estensione anche alle operazioni effettuate nel 2010 e nel 2011 dellapossibilità di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, dei maggiori valori delle partecipazionidi controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre attività immateriali aseguito di un’operazione straordinaria effettuata nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 enei precedenti. In tal caso:

- il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate di pari importo:

• la prima entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il 2012;

• la seconda e la terza, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014.

- il riallineamento ha effetto dal 2015.

 

TASSAZIONE TFR E TFM

Viene modificato il regime di tassazione del TFR e delle indennità equipollenti prevedendo che le somme percepite superiore ad 1 milione di euro non sono più soggette a tassazione separata.

Viene inoltre previsto che la tassazione del TFM in capo agli amministratori di società di capitali è sempre soggetta a tassazione ordinaria indipendentemente dall’importo percepito.

Tale nuova disposizione si applica retroattivamente con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto durante il 2011.

IMU

A partire dal 2012 sarà dovuta in via sperimentare fino al 2014 la nuova Imposta Municipale nella misura del 0,76% sul valore catastale rivalutato del 5% e moltiplicato per degli specifici moltiplicatori. L’aliquota potrà essere aumentata o diminuita dai singoli Comuni fino ad un massimo dello 0,3%. I Comuni potranno inoltre ridurre l’aliquota fino ad un massimo dello 0,4% per gli immobili destinati all’attività d’impresa, posseduti da soggetti IRES o immobili locati.

L’IMU sostituisce l’ICI ed è indeducibile sia dalle imposte sui redditi che dall’IRAP; l’imposta va versata in due rate al 16 giugno ed al 16 dicembre.

NOVITA’ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE

Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:

• assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

• risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;

• risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

è confermato il riconoscimento dei seguenti benefici:

− preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;

− riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

− determinazione sintetica del reddito solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

È altresì confermato che i contribuenti soggetti agli studi di settore che:

• non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

 

RILEVANZA PENALE DELLE NOTIZIE NON VERE

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o fornisca atti o documenti falsi è punito ai sensi del codice penale (prima era prevista esclusivamente la sanzione amministrativa da 258 a 2065 euro).

 

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO

Nell’iter di conversione in legge, all’art. 10 è stato introdotto il nuovo comma 13-bis che integra, la possibilità di un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo.

In particolare è disposto che “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa ai sensi del comma 1 del citato art. 19 (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad unmassimo di 72 rate mensili) “può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo efino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza”. In tal caso, inoltre,il soggetto interessato potrà richiedere di effettuare il pagamento con rate variabili, di importo crescente per ogni anno.

Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito della analoga dilazione prevista dal c.d. “Decreto Milleproroghe” .

 

RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI BONARI

E’ stato modificato l’art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97 che disciplina la rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni. In particolare, ora il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato, senza necessità di prestare alcuna garanzia:


in un numero massimo di 6 rate trimestrali o,

se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 ratetrimestrali,.


IL versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione (30% dell’importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita qualora il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva.

L’applicazione delle nuove disposizioni interessa anche le rateazioni in corso al 28.12.2011.

 

LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE

A decorrere dal 06/12/2011 il limite all’uso del contante e dei titoli al portafoglio è stato ulteriormente ridotto a 1.000 euro.

 

MODIFICA TERMINE COMPILAZIONE LIBRO UNICO DEL LAVORO
Il libro unico del lavoro deve essere compilato, per ciascun mese di riferimento, non più entro il giorno 16 del mese successivo, ma entro la fine del mese successivo. Detto termine viene ora a coincidere con il termine per l’invio all’INPS dei dati retributivi e contributivi tramite il flusso “Uniemens”.
© 2024 Studio Ferro | P.IVA IT02527460246 | Tel. 049.7968933 | Fax 049.7968999 | E-Mail info@ferrostudio.it | Tutti i diritti sono riservati. Riproduzione vietata. | Privacy | Credits | Portale Studio »